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Associazione Goccia Blu - Documenti

Statuto dell'Associazione “Goccia Blu” - Gruppo Acquariofilo Toscano


Art.1) Costituzione, denominazione e sede: è costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione "Goccia Blu – Gruppo Acquariofilo Toscano", con sede legale provvisoria presso il domicilio del Presidente, in Livorno. La sede potrà essere modificata con delibera dell'Assemblea senza dover procedere alla modifica del presente statuto.

Art.2) Natura: l'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.

Art.3) Attività e compiti: l'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura acquariofila; ampliare la conoscenza dell'Acquariofilia mediante contatti fra persone, Enti, Associazioni e Scuole; proporsi come luogo d’incontro e d’aggregazione nel nome d’interessi culturali e di ricerca, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'insegnamento del rispetto per la Natura. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti in seminari, incontri e lezioni (sia teoriche che pratiche), in cui ci si potrà avvalere anche di mezzi multimediali e di internet a fini didattici, esplicativi e informativi;
attività di formazione: istituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi d’aggiornamento, incontri con operatori del settore (amatoriali e non), collaborazioni e scambio di esperienze con altri Enti, Fondazioni, e Associazioni con particolare interesse verso Acquari del bacino mediterraneo, europei e, naturalmente, italiani;
attività editoriale: divulgazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi delle ricerche compiute.
L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati. Pertanto L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.4) Durata: la durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.5) Fonti di finanziamento: l'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di: quote annuali di adesione dei soci; contributi, di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati , o persone fisiche; sovvenzioni dello Stato; sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività. L'esercizio ha durata annuale con inizio il primo Gennaio e termine il trentuno Dicembre.

Art.6) Soci: l'Associazione è formata da tutti gli acquariofili o aspiranti tali che: 1) accettino le norme dello statuto; 2) sottoscrivano la quota annuale di adesione; 3) abbiano un acquario o operino nel campo dell'acquariologia. Sono accettati altresì come soci tutti gli appassionati e simpatizzanti che, approvati da almeno due membri del Direttivo, accettino i primi due punti del presente articolo.

Art.7) Organi: sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo; il Presidente; il Vicepresidente; Il Collegio dei Probiviri.

Art.8) Assemblea dei soci: l'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente: in sessione ordinaria almeno una volta all'anno; in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o di tre membri del Comitato Esecutivo o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.

Art.9) Funzione dell'Assemblea:

  • elegge il Presidente, il Vicepresidente dell’Associazione, i quali rivestono tale carica anche all'interno del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ed i membri del Collegio dei Probiviri;
  • determina gli indirizzi generali dell’attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
  • approva annualmente e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo deliberando, durante l'anno, le spese dell’Associazione nei limiti degli stanziamenti previsti;
  • delibera sulle questioni patrimoniali;
  • approva le modifiche dello statuto;
  • stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.


L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.


Art.10) Convocazione dell'Assemblea: la convocazione si effettua con lettera o con e-mail certificata, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della riunione. L'Assemblea si considera legalmente costituita:

  • in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci iscritti;
  • in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci iscritti presenti. La seconda convocazione non può aver luogo a meno un'ora di distanza dalla prima.


Art.11) Elezione del Consiglio Direttivo: l'assemblea elegge fra i soci, con voto segreto, i membri del Consiglio direttivo, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale o comunque compresi fra un minimo di cinque ed un massimo di nove e comunque in numero dispari.

Art.12) Consiglio Direttivo: è convocato dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qual volta ci sia materia su cui deliberare. La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita almeno quindici giorni prima della riunione. È in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, comunicandolo anche con telegramma, telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi comunque idonei, la data fissata per la riunione almeno cinque giorni prima della stessa. È inoltre in facoltà del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche i soci con competenze specifiche, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, anche se non avranno diritto di voto. La riunione è da considerarsi valida:

  • in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri;
  • in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.


La seconda convocazione non può avvenire a meno di un'ora di distanza dalla prima. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno i membri del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per il Presidente ed il Vicepresidente che sono di nomina assembleare. Il Consiglio Direttivo si avvale dell'attività volontaria dei soci che, per competenze specifiche, siano in grado di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi inoltre dell’opera di commissioni da esso nominate e di un eventuale Segretario Generale, anche socio, con compiti amministrativi e/o promozionali. Il Consiglio Direttivo di norma dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il membro del Consiglio Direttivo che rinunzia alla carica deve darne comunicazione scritta al Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione propria presa all'unanimità dei consiglieri presenti, purché permanga un numero di membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, del totale dei consiglieri medesimi. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carico fino alla fine del mandato del Consiglio medesimo. Quanto sopra non si applica in caso di dimissioni da parte del Presidente e/o del Vicepresidente che, in caso di rinunzia alla carica, devono essere sostituiti con delibera assembleare.


Art.13) Funzioni del Consiglio Direttivo:
1.assicura il disbrigo degli affari correnti;
2.rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'Assemblea;
3.delibera i finanziamenti per le attività di cui l'art.3;
4.disciplina con regolamento a parte gli organi statutari, per tutto quanto non sia previsto nello Statuto;
5.provvede all'inquadramento giuridico ed economico di eventuale personale dipendente;
6.redige il bilancio preventivo e consuntivo;
7.cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione da o ad messi essa a disposizione.

Il Consiglio Direttivo nomina i tre membri del Direttivo nel Comitato Esecutivo in aggiunta al Presidente e Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo di norma esercita le proprie funzioni delegando il disbrigo dell'ordinaria amministrazione al Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.


Art.14) Comitato Esecutivo: è composto da cinque membri che sono il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Comitato Esecutivo dura incarica di norma due anni ed è rieleggibile. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, dal Presidente stesso su iniziativa o su istanza di almeno tre dei suoi membri. Si riunisce almeno ogni due mesi o comunque ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare. La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima della riunione. È facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio comunicando anche con telegramma, telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi comunque idonei, la data fissata per la riunione almeno cinque giorni prima della data stessa. È inoltre facoltà del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci con competenze specifiche, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, anche se non avranno diritto di voto. La riunione è da considerarsi valida quando sia presente la maggioranza dei membri.

Art.15) Funzioni del Comitato Esecutivo:

  • gestisce le iniziative decise dal Consiglio Direttivo al quale rende conto del proprio operato;
  • delibera in caso di necessità ed urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di esso;


non può in ogni caso deliberare sulle materie di cui l'art.13, punti 3, 4, 5, 6 e 7.


Art.16) Presidente e Vicepresidente:

  • il presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo;
  • detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e ne sovrintende l'attività amministrativa;
  • firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari e interessi dell'Associazione, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • sta in giudizio per l’Associazione sia come attore che come convenuto, e compie gli atti conservativi;
  • decide ed ordina le spese, nell'ambito dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti e ordina i pagamenti.


Il Vicepresidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica due anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.


Art.17) Collegio dei Probiviri: è costituito da tre membri scelti dall’Assemblea anche fra non soci. Ai Probiviri spetta il controllo della gestione contabile dell’Associazione e dirimere eventuali controversie tra i soci. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.18) Liquidazione dell'Associazione: in caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà le modalità da seguire nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea. L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguano finalità similari alla disciolta organizzazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19) Disposizioni generali: per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Livorno, 7 Maggio 2009

Firmato e approvato dai soci fondatori

Ultimo aggiornamento (Lunedì 08 Febbraio 2010 23:22)

 
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